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Una comunicazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio, Turismo risponde ai numerosi quesiti pervenuti alla Regione in merito alle potenziali interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 riportante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, e le disposizioni regionali in materia di rendimento energetico degli edifici di cui all’Allegato 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Con la riformulazione dell’art. 1118 del codice civile in materia di “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” si prevede infatti che:
"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."
La comunicazione della Direzione generale esamina l’impatto che tali disposizioni potrebbero presentare sulla disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici e in particolare ai punti 8 e 9 dell’Allegato 2, Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 e ss.mm. e ii., che prevedono:
negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità immobiliari, l’obbligo di prevedere la progettazione e l’installazione di impianti termici centralizzati;
negli edifici esistenti con più di 4 unità immobiliari dotati di impianto termico centralizzato, l’impedimento a procedere alla trasformazione dell’impianto stesso in singoli impianti con generatori di calore autonomi.
Con argomentate motivazioni, si conferma che le modifiche, apportate dall’art. 3 della Legge n. 220/2012 alla disciplina del condominio negli edifici, non presentano ricadute sulle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e si ribadisce il mantenimento della loro piena validità.
Conseguentemente, nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari la possibilità di procedere alla trasformazione dell’impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, o alla risistemazione impiantistica anche in una singola unità immobiliare con previsione di installazione di un impianto autonomo, continua ad essere soggetta alle limitazioni di cui al punto 9 dell’Allegato 2 della Delibera della Giunta regionale n.1366/2011.
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