Menu principale:
Bozza di regolamento di condominio
ASSICURAZIONE
Art. 15
Assicurazione dell'edificio
L'intero edificio deve essere assicurato con polizza globale fabbricati con i massimali di responsabilità civile e di ricostruzione a nuovo adeguati alla volumetria dell'intero edificio, in funzione anche della vetustà dello stesso.
Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente per la ricostruzione, tutti i Condomini dovranno concorrere, secondo il valore delle rispettive proprietà di cui all'art. 2 ad integrare la spesa occorrente per il ripristino delle cose comuni che fossero state danneggiate. Nei danni particolarmente rilevanti, un perito scelto dall'assemblea, determinerà il danno subito dalle cose comuni e quello subito dalle cose assicurate di proprietà singola al fine di ripartire proporzionalmente fra il condominio e le proprietà singole l'indennità e la misura del contributo nella integrazione della stessa. L'eventuale eccedenza dell'indennità relativa alle cose comuni sarà distribuita fra i partecipanti, secondo il valore delle rispettive proprietà.
Si precisa che per eventuali danni causati da negligenza dei singoli condomini le spese per il ripristino del danno saranno a carico dei condomini stessi