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Bozza di regolamento di condominio
RIPARTO DI SPESE
Art. 6
Contributo alle spese ed ai servizi comuni
Le spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni, nonché quelle per i servizi comuni, sono ripartite tra i Condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno o secondo se destinate a servire i Condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne tenuto anche conto delle disposizioni dei successivi articoli. Nessun Condomino può sottrarsi al pagamento del tributo delle spese mediante abbandono o rinuncia alla comproprietà delle cose suddette. E' vietata la rinuncia anche parziale all'uso di qualsiasi servizio comune.
Art. 7
Contributi alle spese per le cose di proprietà comune indivisibili rispetto alla totalità del condominio
Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare o mantenere in condizioni di comodità e decoro le cose comuni, nonché alle spese necessarie alle opere di innovazione riguardanti le dette cose deliberate dall'assemblea a norma dell'art.1120 del CC. ed a quelle per l'assicurazione e per l'amministrazione dell'edificio. 1 medesimi devono contribuire alle spese di cui al comma precedente in proporzione del valore delle rispettive quote di comproprietà espresse in millesimi.
Art. 8
Contributo alle spese per le cose di proprietà comune divisibili rispetto alla totalità del condominio
I condomini devono contribuire alle spese necessarie alla conservazione e per il migliore uso delle cose comuni nonché alle spese relative ai servizi comuni di illuminazione dell'ingresso e delle scale, ecc., secondo quanto disposto negli articoli per la manutenzione ordinaria delle scale e dell'ascensore. Le spese per la manutenzione e la conservazione dei solai sono ripartite a norma dell'art .1125 del CC.
Art. 9
Ripartizione delle spese di esercizio e di ordinaria manutenzione dell'ascensore, scale, androne. ecc.
Le spese inerenti alla F.M. per il funzionamento dell'ascensore, nonché quelle per la manutenzione ordinaria del medesimo saranno ripartite in base alla tabella apposita.
Le spese per la pulizia delle scale e ascensori saranno ripartite secondo il criterio previsto dalla tabella apposita.
Le spese per la manutenzione ordinaria e ricostruzione dell'androne di ingresso e delle scale in relativi accessori saranno ripartite secondo quanto previsto dall'art .1124 del Codice Civile.
Art. 10
Quote condominiali
Per supplire alle spese di cui agli articoli precedenti i Condomini dovranno versare anticipatamente, nelle mani dell'Amministratore, le quote che verranno approvate dall'assemblea ordinaria in base al bilancio preventivo, redatto dall'amministratore, per ciascuna delle unità immobiliari che compongono il condominio.
Potranno inoltre essere richiesti dall'Amministratore quegli ulteriori versamenti che si rendessero necessari e/o che saranno deliberati dall'assemblea (per fronteggiare eventuali spese straordinarie); i condomini sono tenuti al pagamento delle rispettive quote entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministratore. In difetto l'Amministratore potrà promuovere azione legale contro i morosi ai quali faranno carico tutte le spese legali nonché interessi di ritardato pagamento dal giorno della scadenza della rata stessa.
Art. 11
Divieti
E' vietato occupare, anche temporaneamente, con sistemazioni provvisorie o con oggetti mobili di qualsiasi specie, l'area di viabilità, le scale, le terrazze anteriori e posteriori, i ripiani, gli anditi e in genere i locali e spazi di proprietà ad uso comune. E' altresì vietato tenere sulle terrazze materiale alla rinfusa o quanto altro possa offendere il senso dell'estetica e dell'ordine.
Art. 12
Destinazione immobile
E' ammesso il cambio di destinazione delle singole unità immobiliari, nei limiti e nel rispetto dei regolamenti edilizi e sanitari, salvo il rilascio di ogni e qualsiasi permesso da parte delle competenti autorità.
Resta inteso che ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto delle immissioni acustiche previste per legge e i conduttori dovranno mettere in opera, a proprie spese, tutti gli accorgimenti possibili per non arrecare disturbo ai condomini.
Art. 13
Obblighi particolari del Condomino
Ogni Condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto di che si intenderà domiciliato, agli effetti del presente regolamento, nei locali di sua proprietà o, se questi sono chiusi o disabitati, presso l'Amministratore del condominio.
In caso di trasferimento di proprietà il Condomino è tenuto:
a) a comunicare all'Amministratore le generalità del nuovo proprietario.
b) a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento e le tabelle millesimali, che dovranno essere richiamate nell'atto di trasferimento. Il Condomino subentrante è tenuto solidamente col predecessore al pagamento dei contributi e quote condominiali. I contributi versati dai condomini nel fondo comune non sono ripetibili.
In caso di subentro di altro titolare, le parti interessate provvederanno, fra di esse, all'eventuale conguaglio.
c) Il Condomino che cede in locazione i propri locali dovrà far conoscere il presente regolamento e comunicare le generalità di questi all'Amministratore.
d) Ogni Condomino o Locatario che si assenta per un periodo superiore alle 48 ore è invitato a comunicare il proprio recapito a persona di fiducia o all'Amministratore stesso così che in caso di necessità sia possibile intervenire per riparazioni di eventuali guasti che arrechino danno sia ai singoli Condomini sia alle parti comuni.
Art. 14
Frazionamento
Qualora nelle proprietà di un piano o frazione di piano, subentrino più titolari, per successione, per vendita frazionata od altra causa legittima, gli interessati dovranno esibire all'Amministratore copia autentica del relativo atto a procedere, d'accordo col medesimo, alla divisione dei millesimi attribuiti alla summenzionata proprietà.