Cose comuni e non - Clipeo Condominio

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Cose comuni e non

Modelli ed utilità > Regolamento condominio

Bozza di regolamento di condominio
Il presente testo ha scopo dimostrativo, si consiglia di contattare lo studio per redigerne una versione personalizzata

Art. 1
Consistenza del Complesso Immobiliare


Il presente regolamento disciplina i rapporti del complesso immobiliare sito in ____________ denominato _____________ ed identificato al catasto del Comune di _____________


Art. 2
Cose di proprietà comune e non


Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Le entità delle rispettive quote di comproprietà dei singoli partecipanti al Condominio è espressa in millesimi nelle tabelle per valore "A".



OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI



Art. 3
Modificazioni delle cose comuni


Nessun Condomino può eseguire lavori alle cose comuni, sia che si tratti di innovazioni che di semplici modificazioni nell'interesse del condominio, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. L'infrazione a questo divieto comporta l'obbligo delle riduzioni in pristino delle cose modificate e il risarcimento dei danni. E' in facoltà dei proprietari dei locali ad uso diverso dall'abitazione installare, previa autorizzazione comunale, sulle facciate limitatamente alle porzioni di proprietà esclusiva, targhe ed insegne anche luminose, fino e non oltre il piano di calpestio del piano primo.


Art. 4
Lavori urgenti


Solo nel caso in cui i lavori da eseguirsi abbiano carattere della necessità e dell'urgenza, un Condomino può prendere l'iniziativa della loro esecuzione senza le preventive autorizzazioni dell'assemblea o dell'Amministratore, dandone però immediata comunicazione a quest'ultimo. Al condomino che avesse eseguito lavori necessari ed urgenti spetta il rimborso integrale delle spese, escluso ogni particolare compenso per le sue prestazioni.


Art. 5
Manutenzione, ispezione e lavori nei locali di proprietà esclusiva


Ogni Condomino è obbligato ad eseguire, nella sua proprietà, quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri Condomini o compromettere la stabilità, la uniformità esteriore ed il decoro dell'edificio.
Il medesimo a richiesta dell'Amministratore e previo avviso, deve altresì consentire che all'interno delle singole proprietà si possa procedere alla riparazione o sostituzione di impianti tecnologici condominiali (colonne verticali e/o orizzontali di scarico acque chiare e scure, tubazioni riscaldamento, tubazione di adduzione e scarico acqua ecc.) o parti comuni dell'edificio, nell'interesse del condominio e dei singoli Condomini, salvo il diritto alla rivalsa dei danni patiti.

 
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